Art. 12.
(Modalità di esercizio del potere sostitutivo).

      1. Qualora l'accordo di cui all'articolo 3, comma 2, non sia raggiunto, il Governo procede a negoziare con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano la quota di produzione energetica di loro competenza sino al raggiungimento della percentuale indicata al comma 1 del citato articolo 3.
      2. Qualora l'intesa di cui all'articolo 4, comma 1, non sia raggiunta, all'individuazione dei siti destinati agli impianti di produzione dell'energia nucleare per uso civile si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentiti l'APAT, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio

 

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nazionale delle ricerche (CNR). Il decreto è motivato in base alle risultanze degli studi effettuati e alle valutazioni di ordine economico e sociale, tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 11, comma 2, e della necessità di salvaguardare gli interessi nazionali.
      3. Qualora l'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, non venga raggiunta, l'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare per uso civile è rilasciata sulla base di deliberazione del Consiglio dei ministri.
      4. Qualora l'intesa di cui all'articolo 11, comma 3, non sia raggiunta, il piano degli impianti e delle infrastrutture di interesse nazionale è adottato sulla base di deliberazione del Consiglio dei ministri.